CODICE ETICO
E DI COMPORTAMENTO

  1. PREMESSA

VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A., (di seguito VE.DI.SE. HOSPITAL) riveste un ruolo di primo piano nel panorama economico italiano e ritiene pertanto che il rispetto delle regole etiche e di trasparenza nella conduzione degli affari costituiscano una condizione necessaria, oltre che un vantaggio competitivo, per perseguire e raggiungere i propri obiettivi. La Società agisce nel rispetto dei principi di libertà, dignità della persona umana e nel rispetto delle diversità ripudiando ogni discriminazione basata sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla condizione personale e sociale, sulle convinzioni religiose e politiche. A tal fine VE.DI.SE. HOSPITAL promuove la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, nella ferma convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all’efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influendo su comportamenti che potrebbero sfuggire anche al più sofisticato meccanismo di vigilanza.

Per i motivi sopra esposti, VE.DI.SE. HOSPITAL si è dotata di un Codice Etico, approvato dall’Amministratore Unico ed auspica che lo stesso contribuisca ad una maggior coesione tra il personale, rendendolo consapevole e attento, nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nel perseguire, nelle diverse situazioni, gli obiettivi aziendali con metodi leali e corretti.

Il Codice Etico, è la cd. “Carta Costituzionale” di ispirazione morale della Società, è uno strumento suscettibile di modifiche ed integrazioni in funzione dei mutamenti interni ed esterni all’Azienda, nonché delle esperienze acquisite nel corso del tempo.

VE.DI.SE. HOSPITAL si impegna a diffondere il presente Codice Etico tra tutti i soggetti, direttamente o indirettamente interessati e a comunicare con i mezzi che ritiene più opportuni eventuali aggiornamenti e/o variazioni.

VE.DI.SE. HOSPITAL si ispira ai principi di sana e prudente gestione allo scopo di essere una Società solida, affidabile, trasparente, aperta alle innovazioni, interprete dei bisogni sempre nuovi dei clienti, interessata al migliore sviluppo ed utilizzo delle risorse umane ed alla più efficiente organizzazione aziendale; VE.DI.SE. HOSPITAL tutela altresì la reputazione ed il patrimonio aziendale.

VE.DI.SE. HOSPITAL si adopera per un continuo miglioramento operativo e delle procedure al fine di rendere più efficiente la gestione aziendale. Le norme del Codice Etico si applicano ai dipendenti della Società e a tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento dei fini della Società nell’ambito delle relazioni che essi intrattengono con la Società medesima. I dipendenti e tutti coloro che intrattengono rapporti con VE.DI.SE. HOSPITAL sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Codice e a non assumere iniziative in contrasto con il Codice medesimo.

Il presente “Codice Etico” (o semplicemente “Codice”) regola pertanto il complesso di diritti, doveri e responsabilità che VE.DI.SE. HOSPITAL assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di tutti i soggetti interessati che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. A tal fine i contenuti del presente Codice hanno efficacia cogente nell’organizzazione della società.

Il Codice Etico è adottato da VE.DI.SE. HOSPITAL in via di autoregolamento ed è modificabile in ogni tempo. In particolare saranno sottoposte a preventiva approvazione tutte le variazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito dell’esposizione dell’azienda a nuovi o ulteriori rischi. Non sono considerate modifiche e come tali non saranno sottoposte a preventiva approvazione del le variazioni volte a recepire cambiamenti organizzativi e/o adeguamenti procedurali.

  1. PRINCIPI ETICI – GENERALI

I valori che costituiscono i “punti di riferimento inalienabili” della società sono:

  • Osservanza della legge, dei regolamenti e delle disposizioni statutarie;
  • Integrità personale e valore del singolo, intesi come lealtà, coerenza, correttezza, affidabilità, riservatezza e rispetto delle regole;
  • Collaborazione e spirito di squadra intesi come orientamento al cliente e condivisione dei risultati di reparto come risultati aziendali. Essere e sentirsi parte di un gruppo è un diritto di tutti. Formare una squadra vincente è un dovere del Management. I capi sono tenuti a incentivare il lavoro di squadra fra i collaboratori, a motivarli e coinvolgerli, a partecipare con professionalità, massima collaborazione e orientamento al risultato le attività, le iniziative, i progetti per i quali venga richiesto un loro contributo.
  • Lealtà e trasparenza: I dipendenti e i collaboratori mantengono una condotta personale integra, equilibrata e rispettosa dell’individualità altrui e ispirano i propri comportamenti a principi di onestà, lealtà, correttezza, trasparenza e buona fede rispetto a tutti i soggetti con i quali entrano in contatto, per qualsivoglia motivo, nello svolgimento delle proprie attività.
  • Entusiasmo cioè la volontà di intervenire prontamente e con dedizione, la voglia di riuscire e di misurarsi con obiettivi sempre più ambiziosi ed eccitanti;
  • Organizzazione intesa come approccio razionale ai problemi e capacità di strutturare il lavoro e di valutare suggerimenti e miglioramenti;
  • Correttezza e leale concorrenza: L’azienda opera in un contesto concorrenziale e considera la corretta e leale competizione principio essenziale che deve caratterizzare tutte le azioni ed in generale tutti i comportamenti di amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti nell’ambito delle loro funzioni e della propria attività lavorativa nonché di tutti coloro che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente operino, anche a titolo professionale, con l’azienda;
  • Tutela e promozione dei diritti umani, fondamento essenziale per la costruzione di società fondate su principi di uguaglianza e solidarietà;
  • Garanzia di pari opportunità senza discriminazioni di età, sesso, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche o credenze religiose.
  • Attenzione alla persona: In VE.DI.SE. HOSPITAL le persone rappresentano un valore assoluto e imprescindibile; è grazie al loro personale contributo che la Società ha raggiunto, e può mantenere il proprio posizionamento e la propria credibilità sul mercato. Con questa consapevolezza, il Management è tenuto ad essere d’esempio per integrità, trasparenza e lealtà, e intende;
  • tutelare qualsiasi lavoratrice e lavoratore da atti e comportamenti ostili, perpetrati nell’ambito dei rapporti di lavoro, che assumono le caratteristiche della violenza morale e della persecuzione psicologica;
  • tutelare il benessere psico-fisico delle persone, come valore fondamentale della “salute”;
  • migliorare i servizi della Società riconoscendo l’importanza del clima relazionale nei luoghi di lavoro, come essenziale supporto per il miglioramento della qualità dei servizi stessi e di conseguenza della soddisfazione degli utenti;
  • disincentivare atteggiamenti non in linea con i valori dell’azienda.
  • Senso di appartenenza: Avere senso di appartenenza all’azienda significa condividere i medesimi obiettivi, essere orgogliosi di far parte di VE.DI.SE. HOSPITAL, assistersi reciprocamente, fornendo incoraggiamenti e aiuti, soprattutto nei momenti di difficoltà. I collaboratori sono tenuti a rispettare l’Azienda nella sua totalità, operando con profitto e con la massima professionalità, e ad utilizzare in modo oculato i beni e le risorse aziendali. Chiunque operi in VE.DI.SE. HOSPITAL è tenuto a difenderne l’immagine sul posto di lavoro e nella propria vita sociale, manifestando apertamente contrarietà e contrapposizione verso le persone che mettono in atto comportamenti non in linea con i valori del Gruppo.
  1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Codice si applicano nei confronti di tutti i destinatari interni dell’azienda ovvero: Membri del Consiglio di Amministrazione; Dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, e/o a tempo parziale chiamati ad adeguare le proprie azioni ed i propri comportamenti a tali principi, valori e norme; Collaboratori (coloro che operano per VEDISE HOSPITAL, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa).

Il Codice deve essere messo a conoscenza dei destinatari esterni quali: Fornitori di beni e servizi, partner commerciali od operativi; Società collegate e/o partecipate; Collaboratori esterni che svolgono, direttamente o indirettamente, prestazioni connesse all’attività aziendale (Consulenti, professionisti esterni); Membri del collegio sindacale ed altri.

La Società può, in luogo della messa a disposizione del Codice in forma integrale, porre all’attenzione dei soggetti esterni, per la firma di presa visione da parte dei medesimi, un estratto del Codice o una dichiarazione nella quale si richiama il soggetto esterno al rispetto di alcuni inderogabili principi in materia di etica, gestione dei rischi e corporate social responsibility.

 

  1. REGOLE DI COMPORTAMENTO

4.1 RAPPORTI CON IL PERSONALE

4.1.1 Diritti del personale.

La VE.DI.SE. HOSPITAL si impegna ad un comportamento equo nei confronti dei propri collaboratori garantendone la crescita professionale e favorendo un clima di lavoro ispirato a principi di correttezza e lealtà. La VE.DI.SE. HOSPITAL si impegna a curare la formazione di tutto il personale dipendente e a favorire la partecipazione ai corsi di aggiornamento e a programmi formativi affinché le capacità e le aspirazioni dei singoli trovino piena realizzazione nel raggiungimento degli obiettivi

4.1.2 Integrità e tutela della persona

VE.DI.SE. HOSPITAL si impegna a tutelare l’integrità fisica e morale dei dipendenti garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e ad un trattamento equo, basato su criteri di merito e rispettoso delle pari opportunità per quanto riguarda l’accesso al lavoro, l’attribuzione delle qualifiche e la progressione nella carriera.

Non sono pertanto ammesse molestie sessuali né qualunque atteggiamento o comportamento che possa turbare la sensibilità della persona né VEDISE intende tollerare forme di discriminazione in base all’età, al sesso, alle origini razziali o etniche, alla religione, alle opinioni politiche e sindacali, alle condizioni fisiche, alla nazionalità, allo stato civile o agli orientamenti sessuali. VEDISE esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si dia luogo a molestie intendendo come tali:
– La creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio e/o ostile;
– L’ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per motivi di competitività personale;
– La situazione in cui si condizionano, all’accettazione di favori sessuali, decisioni aziendali inerenti la vita lavorativa del destinatario;
– Le proposte di relazioni interpersonali private che, in quanto condotte nonostante un espresso e evidente non gradimento, abbiano la capacità di turbare la serenità del destinatario con obiettive implicazioni lavorative. Le disparità non sono tuttavia considerate discriminazioni se giustificate o giustificabili sulla base di criteri oggettivi.

 

4.1.3 Doveri del Personale

Tutti i componenti di VE.DI.SE. HOSPITAL, nell’espletamento delle proprie funzioni e compiti devono:

  • Astenersi dall’assumere decisioni contrarie o in conflitto:

– con gli interessi della Società o comunque, non compatibili con l’osservanza dei doveri d’ufficio;

– con le normative interne ed esterne;

  • Astenersi dall’assumere decisioni, o dal tenere comportamenti, che potrebbero integrare condotte penalmente illecite,
  • Mostrare sensibilità e rispetto nei confronti degli altri colleghi ed astenersi dall’assumere comportamenti offensivi o scorretti.
  • Evitare ogni forma di discriminazione, basata sulla razza, nazionalità, sesso, età, disabilità fisiche o psicologiche, opinioni politiche o sindacali, convinzioni religiose.
  • Adottare ed osservare tutte le misure previste dalla normativa a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
  • Non prestare attività professionale e/o consulenze al di fuori della Società,. che si sostanziano come attività simili ed in concorrenza con i servizi aziendali. Tuttavia, un dipendente può svolgere attività esterne all’azienda qualora venga espressamente autorizzato per iscritto dall’Amministratore Delegato.

E’ altresì fatti divieto di:

  • fumare nei luoghi di lavoro, al di fuori degli spazi appositamente individuati e contrassegnati. Tale divieto si estende anche ai collaboratori, ad agenti esterni, a fornitori, a clienti e a tutti i soggetti con cui vengono intrattenuti rapporti di lavoro, nell’ambito degli incontri effettuati presso la sede;
  • detenere, consumare o offrire sostanze stupefacenti o di effetto analogo nel corso dell’attività lavorativa e nei luoghi di lavoro. Chiunque venga a trovarsi sotto l’effetto di sostanze alcoliche e/o stupefacenti nell’esercizio di una prestazione lavorativa è consapevole del fatto di arrecare pregiudizio a quelle caratteristiche dell’ambiente di lavoro che richiedono un rispetto della sensibilità altrui;
  • condurre armi e/o esplosivi negli uffici della Società financo se il possesso dei medesimi sia autorizzato dalle autorità competenti e la circostanza sia finalizzata ad esigenze di difesa personale;

Ogni dipendente è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed è tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni materiali e immateriali dell’azienda. Gli elaboratori, le applicazioni informatiche e i sistemi di comunicazione vengono forniti al personale al fine esclusivo di supportare lo svolgimento delle attività aziendali e possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per scopi attinenti alle mansioni di lavoro. I dipendenti non devono effettuare dunque attività per conto proprio o di terzi durante l’orario di lavoro e non sono legittimati né autorizzati ad utilizzare le dotazioni aziendali per l’esercizio di tali attività.

Ogni dipendente è tenuto a conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in termini di sicurezza nel trattamento dei dati intesa come riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni, come previsto nel successivo articolo 9.

Tutti gli esponenti aziendali sono tenuti ad evitare le situazioni in cui possono manifestarsi conflitti di interesse e ad astenersi dall’avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Ogni esponente aziendale deve considerare gli interessi aziendali una priorità assoluta ed evitare qualsiasi azione che possa recare danno o svantaggio alla Società.

Ogni esponente aziendale è tenuto a informare VE.DI.SE. HOSPITAL circa il proprio impegno esterno in attività, svolte al di fuori dell’orario di lavoro, qualora le stesse possano generare una situazione di potenziale conflitto di interesse con la Società.

4.1.4 SELEZIONE DEL PERSONALE

VE.DI.SE. HOSPITAL garantisce, nella fase di selezione del personale, parità di trattamento a tutti i candidati. Evita ogni tipo di favoritismo, nepotismo e forma di clientelismo nella fase di selezione, assicurando che l’assunzione di un nuovo dipendente non dia luogo a “scambio di favori”.

La valutazione del personale da assumere è effettuata sulla base della corrispondenza dei profili dei candidati rispetto ai profili attesi e alle esigenze aziendali. Durante i colloqui, oltre a valutare l’affidabilità, l’esperienza, le conoscenze, le capacità relazionali e la motivazione del candidato viene valutata la sintonia o l’adattabilità dello stesso alla cultura e ai valori della Società.

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro. Non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Al momento della costituzione del rapporto di lavoro ogni dipendente o collaboratore riceve accurate informazioni in merito alle caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere, agli elementi normativi e retributivi come regolati dal Contratto Collettivo nazionale di lavoro, alle norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all’attività lavorativa. E’ altresì consegnato al nuovo assunto il Codice Etico. Tali informazioni sono presentate al Dipendente o al Collaboratore in modo tale che l’accettazione dell’incarico sia basata su una reale comprensione. Nell’ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, le decisioni prese in termini di avanzamento di carriera si basano sulla corrispondenza tra profilo posseduto e profilo atteso e su considerazioni di merito. L’accesso a ruoli e a incarichi è stabilito in funzione delle competenze e delle capacità. Inoltre, compatibilmente con lo svolgimento efficiente delle mansioni lavorative, sono favorite le forme di flessibilità nell’organizzazione del lavoro che agevolano la gestione dello stato di maternità e in generale della cura dei figli.

4.2 RAPPORTI CON L’ESTERNO

I dipendenti ed i collaboratori non possono accettare doni o compensi o benefici di qualsiasi tipo da clienti o altri soggetti con i quali la Società intrattenga un rapporto di affari, salvo che si tratti di regalie di valore simbolico; in tal caso, occorre comportarsi “con buon senso” evitando che vengano interpretati come mezzo di pressione o in forma di reciprocità.

4.3 RAPPORTI CON I CONCORRENTI

La VE.DI.SE. HOSPITAL nello svolgimento della propria attività si avvale unicamente di fonti ufficiali o accessibili pubblicamente e si attiene alle disposizioni di legge. Il ricorso a tali informazioni avviene in modo assolutamente legale senza far ricorso a tangenti, accessi abusivi ai sistemi informatici delle controparti, furto di informazioni, falsa identità o intercettazioni telefoniche o elettroniche. Pertanto i Dipendenti e Collaboratori della Società devono rispettare queste policy tenendo anche conto che alcune leggi sulla concorrenza, quali ad esempio le leggi sulle condotte di concorrenza sleale.

Il personale della VEDISE HOSPITAL è pertanto tenuto a:

  • Non fare uso di nomi o segni distintivi idonei a determinare confusione con altre imprese operanti nello stesso settore di operatività;
  • Non compiere alcun tipo di atto idoneo a creare confusione con l’attività svolta da altre imprese;
  • Non diffondere notizie e apprezzamenti sull’attività di altre imprese concorrenti idonei a determinarne il discredito;
  • Non avvalersi direttamente e/o indirettamente di qualsiasi altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’attività di altre imprese concorrenti;
  • Adottare una politica commerciale favorevole a garantire la competitività sul mercato, operando nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti in materia di concorrenza e proibendo l’adozione di metodi di concorrenza sleale o eventuali proposte che comportino forme di cooperazione fraudolenta con i concorrenti;
  • Nell’ambito dei contatti con le società concorrenti, non discutere temi come prezzi o altre condizioni e termini di offerta della Società, costi, politiche commerciali o altre informazioni proprietarie o confidenziali la cui comunicazione non sia strettamente pertinente e necessaria alla specifica trattativa negoziale;
  • Sensibilizzare i dipendenti affinché evitino in modo assoluto, in violazione di una specifica norma di legge, di concludere accordi con società concorrenti aventi per oggetto o per effetto la fissazione dei prezzi. Il divieto include ogni accordo o intesa che sia idoneo ad influenzare i prezzi e le condizioni di vendita.

4.4 RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA’

VE.DI.SE. HOSPITAL conduce la propria attività di impresa in un contesto di massima trasparenza e in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti nel Paese nel quale opera. Al fine di salvaguardare la reputazione della Società, i dipendenti sono tenuti a conoscere ed osservare, relativamente alla propria attività, la normativa in vigore nel tempo e nel luogo in cui operano. Per la richiesta di chiarimenti relativi a qualsiasi dubbio circa l’applicazione di leggi e regolamenti, ogni dipendente può far riferimento al proprio Responsabile che, se del caso, si avvarrà di un supporto Legale.

4.5 RAPPORTI CON I FORNITORI

VE.DI.SE. HOSPITAL, sceglie i propri fornitori valutandone l’onorabilità, correttezza e lealtà nella condizione degli affari. Effettua comunque l’acquisto di beni e servizi sulla base di valutazioni obiettive incentrate sulla competitività, utilità, prezzo, integrità, capacità di garantire un’efficace e continuativa assistenza. Il collaboratore non deve accettare denaro o beni di qualsiasi entità o valore non simbolico da qualsiasi fornitore, come meglio specificato nel successivo articolo 5 del presente Codice.

4.6 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

È espressamente vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione.

È espressamente vietato, promettere od offrire a pubblici ufficiali, o a dipendenti in genere della pubblica amministrazione o di pubbliche istituzioni, pagamenti o compensi o beni sotto qualsiasi forma offerti per promuovere o favorire gli interessi della Società al fine di ottenere, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto di ufficio o contrario ai doveri d’ufficio della Pubblica Amministrazione. Sono altresì tassativamente vietate le stesse condotte volte a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, e arrecare un vantaggio diretto o indiretto alla Società. I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti, nel rispetto del carattere pubblico della funzione

  • RAPPORTI CON LA CLIENTELA

L’attività di sviluppo commerciale deve svolgersi nel rispetto di corretti principi economici, nel regolare contesto di mercato, ed in leale competizione con i concorrenti nella costante osservanza delle norme di legge e regolamenti applicabili Ciò posto i rapporti con la clientela devono essere improntati: – alla piena trasparenza e correttezza; – al rispetto delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle norme in tema di antiriciclaggio, di usura, di trasparenza, di privacy e di quelle emanate dall’Organismo di Vigilanza; – all’indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno.

I principi guida che i destinatari del Codice sono tenuti a seguire nei loro rapporti con la clientela sono: la professionalità, la competenza, la disponibilità, la correttezza e la cortesia.

La Società seleziona i propri collaboratori esterni avendo cura di verificare che gli stessi abbiano i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per l’esercizio della propria attività.

  1. REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITA’

Ogni prestazione fornita dal personale rientra all’interno dei loro doveri professionali e pertanto non necessita, né richiede direttamente o indirettamente, alcuna compensazione al di là del corrispettivo salariale attribuito.

Il personale non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli di modico valore ovvero quelli riconosciuto ed esclusivo valore simbolico effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini. Il personale non accetterà mai regali in denaro o altre forme equiparabili.

I regali o inviti ad eventi, spettacoli etc. rientrano spesso nella modalità di conduzione di una trattativa di affari e sono socialmente accettabili in molte culture. Nella maggior parte dei casi si tratta di una modalità per creare benevolenza e stabilire un rapporto di fiducia nelle relazioni di affari. Tutti i Dipendenti e Collaboratori di VE.DI.SE. HOSPITAL devono accertarsi che le pratiche sottostanti gli inviti e i regali in genere siano coerenti con le politiche della Società e con le leggi e norme locali di riferimento. Devono altresì accertarsi che tali “cortesie” non siano mai concesse o ricevute per ottenere o dare un vantaggio indebito, siano di modico valore, siano sempre rappresentate da beni in natura ed abbiano carattere sporadico per chi le dà o le riceve.

Accettare regali a titolo personale può significare per l’azienda, per il dipendente e per la terza parte coinvolta l’incrinarsi definitivo e irrimediabile di un rapporto di fiducia, pertanto è consentito ai dipendenti di accettare, anche a titolo personale, esclusivamente piccoli gadget in ottemperanza a quanto stabilito dalle procedure aziendali. I regali ricevuti da dipendenti e collaboratori di VE.DI.SE. HOSPITAL non previsti nelle fattispecie consentite devono essere rifiutati.

Il personale, in caso di dubbio circa il valore dei regali o delle utilità dovrà rifiutarli. Coloro che, nonostante l’esplicito diniego, abbiano ricevuto regali o altre utilità fuori dai casi consentiti nel presente articolo dovranno informare l’azienda entro 3 giorni affinchè gli stessi beni siano messi a disposizione per la restituzione o essere devoluti per fini istituzionali o no profit.

Il personale non può concludere per conto dell’Azienda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

  1. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Nell’ambito della propria attività l’azienda è impegnata a contribuire allo sviluppo del benessere della comunità in cui opera perseguendo l’obiettivo di garantire la sicurezza e la salute del personale, e delle comunità interessate dalle attività stesse e di ridurre l’impatto ambientale.

La VE.DI.SE. HOSPITAL contribuisce atticamente nelle sedi appropriate allo sviluppo scientifico e tecnologico volto alla protezione ambientale e della salvaguardia delle risorse.

La VE.DI.SE. HOSPITAL si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro,

La ricerca e l’innovazione tecnologica devono essere dedicate in particolare alla promozione di prodotti e processi sempre più compatibili con l’ambiente e caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alla sicurezza e alla salute del proprio personale.

  1. TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

Tutti i brevetti, i marchi, gli studi, le idee, le invenzioni, i beni immateriali costituiti da attività intellettuali prestate dai singoli dipendenti o da gruppi di dipendenti sono di esclusiva proprietà della VE.DI.SE. HOSPITAL.

I dipendenti VE.DI.SE. HOSPITAL:

  • Non devono utilizzare i beni e le apparecchiature aziendali per scopi non strettamente connessi all’ attività professionale;
  • Devono prendere tutte le precauzioni al fine di prevenire ed evitare che persone non autorizzate usino i beni e le apparecchiature messe a loro disposizione dalla Società;
  • Devono trasmettere al Responsabile Risorse Umane segnalazioni relative agli eventuali usi da parte di persone non autorizzate dei beni e delle apparecchiature di proprietà sociale, qualora ne siano testimoni.
  1. CONFLITTO DI INTERESSI

I dipendenti, i collaboratori e in genere tutti coloro che operano in nome e per conto di VE.DI.SE. HOSPITAL, devono evitare ogni possibile situazione di conflitto di interessi. In tale prospettiva i dipendenti ed i collaboratori sono tenuti ad evitare ogni situazione che possa contrapporre un interesse personale a quelli della Società o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell’interesse della Società medesima.

Tra i comportamenti che determinano conflitto di interessi rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

  • L’utilizzo di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi della Società;
  • L’accettazione di denaro, favori o altra utilità da parte di soggetti che intrattengono o devono intraprendere rapporti di ogni genere con VE.DI.SE. HOSPITAL; compiere atti, stipulare accordi ed in genere tenere qualsivoglia comportamento che possa, direttamente o indirettamente, causare alla Società un danno, anche in termini di immagine e/o credibilità sul mercato.

Ogni situazione di conflitto di interessi deve essere tempestivamente riferita all’Amministratore, affinché ne sia valutata la sussistenza e la gravità ed affinché ne possano essere esclusi o attenuati gli effetti. Il perseguimento di interessi in conflitto con quelli della Società e/o l’occultamento di situazioni di conflitto di interessi possono ledere gravemente, in considerazione della situazione specifica e delle conseguenze del comportamento, il rapporto di fiducia instaurato con il dipendente o con il collaboratore.

9.RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI

I dipendenti e/o i collaboratori di VE.DI.SE. HOSPITAL, con particolare riferimento a coloro che per le funzioni svolte sono autorizzati a disporre e trattare dati personali soprattutto sensibili e giudiziari ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679, debbono considerare la riservatezza quale principio vitale dell’esercizio dell’attività aziendale, in quanto principio fondamentale per la reputazione della società e la fiducia che in questa ripone la clientela.

A tale fondamentale principio gli stessi, pertanto, sono tenuti ad attenersi rigorosamente, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, comunque intervenuto. La gestione delle informazioni è effettuata secondo quanto previsto dalla normativa applicabile dal documento Registro trattamento dati, dalle procedure interne, ivi compreso il Modello di Organizzazione e gestione, e comunque sempre in modo da non pregiudicare il valore dell’azienda. Tutte le attività intellettuali prestate dai singoli dipendenti, o da gruppi di dipendenti, sono di esclusiva proprietà di VE.DI.SE. HOSPITAL e devono avere una registrazione documentale adeguata.

Deve sempre essere possibile la verifica documentale:

  • del processo che ha portato all’attività di decisione, di autorizzazione e di svolgimento dell’operazione;
  • dei soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione medesima.

I computer, i componenti (telefoni, cuffie, stampanti, ecc.), i sistemi utilizzati per le attività operative appartengono all’azienda. È necessario tenere presente che:

  • In tutti i casi previsti e comunicati dai Responsabili, i computer (portatili e non) e componenti del caso (terminali, stampanti, etc) dovranno essere ancorati al posto di lavoro tramite il cavo di sicurezza.
  • Tutte le informazioni immesse nel sistema sono di proprietà dell’azienda e nessun dipendente o collaboratore gode del diritto di privacy relativamente a tali informazioni, quando si utilizzano i sistemi informatici ed internet, si acconsente implicitamente all’utilizzo, da parte dell’Azienda, dei software che sono in grado di prevenire l’utilizzo di tali sistemi in modi non conformi al presente ordinamento. L’uso del computer, della posta elettronica, Internet ed Intranet non è privato, ma a supporto dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Azienda e pertanto si invita a non memorizzare o includere dati personali che possano essere recuperati da terze parti ed essere resi di pubblico dominio.
  • Per i computer aziendali utilizzare solo i programmi software preinstallati e destinati alle operatività previste dal servizio a cui si è assegnati.
  • Non è possibile duplicare programmi software in quanto tutelati dal diritto d’autore. Chiunque duplichi consapevolmente o inconsapevolmente del materiale software espone l’azienda e se stesso a gravi sanzioni giuridiche.

Inoltre viene ritenuto un “utilizzo improprio o scorretto” dei sistemi informatici quanto di seguito riportato:

  • Inoltro o pubblicazione di messaggi il cui contenuto sia ingiurioso, diffamatorio, denigratorio oppure offensivo, volgare, osceno o minatorio.
  • Accesso, creazione, pubblicazione, visione, trasmissione o qualsiasi altro utilizzo di materiale pornografico o con esplicito contenuto a sfondo sessuale.
  • Pubblicazione di informazioni aziendali riservate o soggette al diritto di proprietà senza la debita autorizzazione.
  • Effettuare scaricamenti di materiale audiovisivo (musica, filmati, ecc.) anche non soggetti al diritto d’autore.
  1. VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE

Una corretta applicazione del presente Codice è possibile solo attraverso l’impegno e il concorso dell’intera struttura organizzativa della Società.

In caso di violazione del Codice Etico, VE.DI.SE. HOSPITAL adotta – nei confronti dei responsabili delle violazioni stesse – provvedimenti disciplinari, che possono giungere fino all’allontanamento dalla società degli stessi responsabili.

Le segnalazioni di violazione, o di sospetta violazione, debbono pervenire per iscritto e in forma non anonima all’Amministratore Unico che provvede all’analisi della segnalazione, affinché vengano adottati gli eventuali provvedimenti di loro competenza.

VE.DI.SE. HOSPITAL si impegna a vigilare per evitare violazioni del presente Codice Etico che ne costituisce parte integrante, nonché a sanzionare in modo appropriato i comportamenti contrari alle direttive contenute, adottando i provvedimenti di natura disciplinare previsti dalla contrattazione collettiva.

Il rispetto del Codice Etico, invece, deve nascere più che da un obbligo imposto da VE.DI.SE. HOSPITAL nei confronti dei propri Dipendenti e Collaboratori, dalla condivisione da parte degli stessi dei valori fondamentali che in esso sono enunciati.

Il sistema disciplinare di VE.DI.SE. HOSPITAL riguarda tutte le categorie di soggetti oggetto del Modello organizzativo della società e del presente codice in modo coerente con le principali norme di riferimento che disciplinano i rispettivi rapporti contrattuali: soggetti in posizione apicale; soggetti in posizione subordinata ossia sottoposti all’altrui direzione o vigilanza; soggetti legati a VE.DI.SE. HOSPITAL da rapporti di collaborazione o da rapporti di natura commerciale.

Il rispetto delle norme del Codice Etico è da intendersi elemento essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2104 del codice civile. La violazione delle norme del Codice Etico costituisce inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare nel rispetto del disposto dell’art. 2103 del Codice Civile e delle procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n° 300) con ogni conseguenza di legge sia in relazione al mantenimento del posto di lavoro che all’eventuale risarcimento dei danni rivenienti.

L’osservanza del Codice è da considerarsi parte integrante anche delle obbligazioni contrattuali assunte dai Collaboratori e/o dai soggetti aventi relazioni d’affari con l’impresa. La violazione di tali norme potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell’incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. Pertanto, in caso di accertate violazioni, VE.DI.SE. HOSPITAL interviene applicando le misure previste dal sistema sanzionatorio.

Tali misure, proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse, sono applicate nel rispetto del protocollo all’uopo predisposto e che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione della Società.

Qualora le infrazioni costituiscano violazioni, oltre che delle norme del Codice Etico, anche di norme contrattuali e di legge, si applicano le sanzioni previste dalla normativa di riferimento.

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